Art. 1.
(Princìpi fondamentali in materia di
trattamento delle ulcere cutanee croniche).

      1. La presente legge detta i princìpi fondamentali in materia di trattamento delle ulcere cutanee croniche, allo scopo di:

          a) assicurare una efficace tutela dei cittadini affetti da ulcere cutanee croniche mediante la somministrazione assistita di cure di comprovata efficacia terapeutica facendo ricorso in particolare all'ossigenoterapia normobarica per via topica;

          b) razionalizzare i protocolli di cura attraverso la definizione di percorsi diagnostico-terapeutici basati sull'evidenza clinica e su criteri di equità, appropriatezza ed economicità, allo scopo di ridurre i tempi di ospedalizzazione e l'incidenza delle complicanze nonché di contenere la spesa sanitaria pubblica;

          c) prevedere l'applicazione dei protocolli di cui alla lettera b) in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale.

      2. L'Agenzia italiana del farmaco, istituita ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, provvede a redigere l'elenco dei farmaci e delle terapie per il trattamento delle ulcere cutanee croniche rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale garantendo l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo.